
Sentenza Corte di Cassazione, 5629/2000
Verifica delle mancanze o di comportamenti illeciti dei dipendenti da parte di investigatori privati
La prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà,
irrilevante sotto il profilo penale, se compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre integra gli
estremi del delitto di truffa se svolta nel normale orario, da parte del soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività certo
non gratuita.
Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al
fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cass., Sez., Lav., 18 febbraio 1997 n. 1455), è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cass., Sez., Lav., 9 giugno 1989 n.
2813), non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della
libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cass., Sez., Lav., 17 ottobre
1998 n. 10313).