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News

L'assegno di divorzio aumenta con il doppio lavoro

La separazione non può essere addebitata a nessuno dei due coniugi quando l'infedeltà è reciproca e si parla di "coppia aperta".

Va ridotto mantenimento a figlio legittimo se penalizza figli naturali nati da successiva convivenza

Spiare l'ex fidanzata con un cellulare nascosto nell'auto della donna non costituisce un'interferenza illecita nella sua vita privata

Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Svolgimento di altra attività lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia.

Foto e video in luoghi privati non sempre costituiscono delitto di interferenza illecita nella vita privata

La falsa attestazione circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo, è condotta fraudolenta idonea ad integrare la truffa

La falsa compilazione dei rapporti di servizio di funzionari commerciali è motivo per giustificare il licenziamento

Sono legittimi i controlli esercitati sui dipendenti da parte di un'agenzia investigativa

L'espletamento di altra attività lavorativa/extralavorativa durante la malattia può giustificare il licenziamento

Il controllo dell'imprenditore può essere svolto da dipendenti di una agenzia investigativa

L'attività di controllo occulta da parte di investigatori privati è legittima

E' legittima l'attività di simulazione di acquisto da parte di una agenzia investigativa

Deroga alla preventiva acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell'attività degli investigatori privati

Riprese a circuito chiuso utilizzabili anche per accertare eventuali illeciti dei dipendenti.

E' lecito il controllo del dipendente in malattia

Verifica delle mancanze o di comportamenti illeciti dei dipendenti da parte di investigatori privati


 

Sentenza Corte di Cassazione, 5629/2000

Verifica delle mancanze o di comportamenti illeciti dei dipendenti da parte di investigatori privati

La prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà, irrilevante sotto il profilo penale, se compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre integra gli estremi del delitto di truffa se svolta nel normale orario, da parte del soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività certo non gratuita. Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cass., Sez., Lav., 18 febbraio 1997 n. 1455), è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cass., Sez., Lav., 9 giugno 1989 n. 2813), non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cass., Sez., Lav., 17 ottobre 1998 n. 10313).